{"id":205,"date":"2018-12-05T15:34:58","date_gmt":"2018-12-05T14:34:58","guid":{"rendered":"http:\/\/studiolegalericcardocristofari.it\/?page_id=205"},"modified":"2020-07-03T10:55:44","modified_gmt":"2020-07-03T08:55:44","slug":"https-www-personaedanno-it-articolo-a-proposito-di-usurarieta-sopravvenuta-una-voce-fuori-dal-coro-dei-rassegnati-alla-notizia-della-sua-morte-in-attesa-e-nella-speranza-di-una-sua-resurrezione-cass","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/studiolegalericcardocristofari.it\/index.php\/https-www-personaedanno-it-articolo-a-proposito-di-usurarieta-sopravvenuta-una-voce-fuori-dal-coro-dei-rassegnati-alla-notizia-della-sua-morte-in-attesa-e-nella-speranza-di-una-sua-resurrezione-cass\/","title":{"rendered":"In evidenza"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-embed-facebook wp-block-embed is-type-video is-provider-facebook\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\nhttps:\/\/www.facebook.com\/DirittiInMovimentoItalia\/videos\/1199158243791978\n<\/div><figcaption>Il mio intervento dal titolo &#8220;Contenzioso da Covid nel settore sanitario: per una responsabilit\u00e0 contrattuale al servizio dei soggetti deboli&#8221; \u00e8 l&#8217;ultimo della giornata dopo quelli della Prof.ssa Marisa Meli, del Prof. Tommaso Auletta e del Prof. Guido Salanitro.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>Si segnala il prossimo incontro del convegno online dal titolo &#8220;Coronavirus: meriti da riconoscere, errori da evitare&#8221; al quale parteciper\u00f2 con una relazione dal seguente titolo &#8220;Contenzioso da Covid nel settore sanitario: per una responsabilit\u00e0 contrattuale al servizio dei soggetti deboli&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed-facebook wp-block-embed is-type-rich is-provider-facebook\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\nhttps:\/\/www.facebook.com\/DirittiInMovimentoSicilia\/photos\/pcb.737930490350981\/737925273684836\/\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"892\" height=\"720\" src=\"http:\/\/studiolegalericcardocristofari.it\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/0-2.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-355\" srcset=\"https:\/\/studiolegalericcardocristofari.it\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/0-2.jpg 892w, https:\/\/studiolegalericcardocristofari.it\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/0-2-300x242.jpg 300w, https:\/\/studiolegalericcardocristofari.it\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/0-2-768x620.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 767px) 89vw, (max-width: 1000px) 54vw, (max-width: 1071px) 543px, 580px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>CONTRIBUTO ALL&#8217;INTRODUZIONE DELL&#8217;ART. 1468-BIS &#8211; di Riccardo Cristofari<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/pulse\/contributo-alla-proposta-di-introduzione-dellart-cc-riccardo\/\">https:\/\/www.linkedin.com\/pulse\/contributo-alla-proposta-di-introduzione-dellart-cc-riccardo\/<\/a><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"892\" height=\"720\" src=\"http:\/\/studiolegalericcardocristofari.it\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/0-3.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-356\" srcset=\"https:\/\/studiolegalericcardocristofari.it\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/0-3.jpg 892w, https:\/\/studiolegalericcardocristofari.it\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/0-3-300x242.jpg 300w, https:\/\/studiolegalericcardocristofari.it\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/0-3-768x620.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 767px) 89vw, (max-width: 1000px) 54vw, (max-width: 1071px) 543px, 580px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p><em>A proposito di usurariet\u00e0 sopravvenuta: una voce fuori dal coro dei rassegnati<\/em> <em>alla notizia della sua \u201cmorte\u201d, in attesa, e nella speranza, di una sua \u201cresurrezione\u201d <\/em>Cass. Civ, Sez. I, Ord., 27.12.2019, n. 34535 di Riccardo Cristofari.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><a href=\"https:\/\/www.personaedanno.it\/articolo\/a-proposito-di-usurarieta-sopravvenuta-una-voce-fuori-dal-coro-dei-rassegnati-alla-notizia-della-sua-morte-in-attesa-e-nella-speranza-di-una-sua-resurrezione-cass-civ-sez-i-ord-27-12-2019-n-34535-di-riccardo-cristofari\">https:\/\/www.personaedanno.it\/articolo\/a-proposito-di-usurarieta-sopravvenuta-una-voce-fuori-dal-coro-dei-rassegnati-alla-notizia-della-sua-morte-in-attesa-e-nella-speranza-di-una-sua-resurrezione-cass-civ-sez-i-ord-27-12-2019-n-34535-di-riccardo-cristofari<\/a> <\/h2>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>Sommario: Le brevi note si soffermano sul tema dell\u2019usurariet\u00e0 sopravvenuta mettendo in evidenza le ragioni dell\u2019insoddisfazione suscitate dal risultato a cui sono pervenute le SU e la debolezza del loro argomentare, auspicando che dopo la proclamata \u201cmorte\u201d si possa arrivare, in tempi non troppo lunghi, ad una sua auspicata \u201cresurrezione\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>In altra occasione (v. Vita, morte e resurrezione, sotto altre spoglie, dell\u2019usurariet\u00e0 sopravvenuta, in questa rivista online), definii la \u201cmorte\u201d dell\u2019usurariet\u00e0 sopravvenuta \u2013 perpetrata, com\u2019\u00e8 noto, per mano di Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24675 \u2013 un \u00abesito inevitabile\u00bb e, tuttavia, al contempo, mi posi in aperto contrasto con il tentativo delle S.U. di arginarne un\u2019improvvida resurrezione sotto le diverse spoglie del giudizio ex fide bona evocata in ambito dottrinale.<\/p>\n\n\n\n<p>Non par dubbio, infatti, che l\u2019usurariet\u00e0 sopravvenuta sia nata male, per almeno due ragioni. La prima si sostanzia nella difficolt\u00e0, in seguito all\u2019intervento della norma di interpretazione autentica di cui all\u2019art. 1, 1\u00b0 co., del D.L. 394\/2000, di sostenere l\u2019illiceit\u00e0 della pretesa degli interessi divenuti superiori al tasso soglia in un momento successivo alla loro pattuizione. La seconda \u00e8 di carattere squisitamente sistematico. Il tentativo di governare un fenomeno legato ad una sopravvenienza \u2013 qual \u00e8, per l\u2019appunto, il fatto che gli interessi convenuti abbiano superato il tasso soglia \u2013 con gli strumenti della nullit\u00e0 e dell\u2019inserimento automatico di clausole \u2013 l\u2019una attinente al giudizio di validit\u00e0 stricto jure, l\u2019altro al profilo dell\u2019integrazione e, dunque, ad un problema di costruzione \u00abtecnica\u00bb dell\u2019atto di autonomia attraverso il concorso tra fonte privata e fonte legale \u2013 era prevedibile che fosse destinato all\u2019insuccesso, sebbene fosse mosso da un condivisibile senso di giustizia, che fa percepire come ingiusta la pretesa creditoria volta ad ottenere un interesse divenuto superiore al tasso soglia seppur non ab origine, bens\u00ec in costanza di rapporto.<\/p>\n\n\n\n<p>Se dunque \u2013 osservai allora \u2013 il S.C. bene aveva fatto a dichiarare la morte dell\u2019usurariet\u00e0 sopravvenuta, qualche perplessit\u00e0 sollevava il tentativo di arginarne un\u2019improvvida resurrezione sotto le diverse spoglie del giudizio ex fide bona. Fuor di metafora, la delicata opera di politica giudiziaria compiuta dalle S.U., volta a costringere il complesso giudizio ex fide bona su stretti binari precostituiti a priori e, al contempo, a vietare uno dei possibili risultati ermeneutici, non mi aveva convinto allora e non mi convince nemmeno ora a distanza ormai di pi\u00f9 di due anni.<\/p>\n\n\n\n<p>Le ragioni sono sempre le solite, gi\u00e0 espresse.<\/p>\n\n\n\n<p>Il riferimento alla funzione integrativa della buona fede nella pronuncia delle S.U. si riduce, intanto, ad una mera etichetta (1). Il richiamo ad apprezzare le \u00abparticolari modalit\u00e0 e circostanze\u00bb in cui si svolge l\u2019esercizio della pretesa di interessi divenuti superiori al tasso soglia in epoca successiva alla loro pattuizione svuota di ogni contenuto la richiamata qualificazione, finendo per far emergere la reale portata del principio di buona fede quale criterio: &#8211; di valutazione a posteriori di un fatto (tale il fatto-negozio: art. 1366 c.c.) e\/o di un comportamento (tale, quello delle parti in sede di trattative e di formazione del contratto: art. 1337 c.c.; di pendenza della condizione: art. 1358 c.c.; di attuazione del rapporto obbligatorio: artt. 1175 e 1375; di eccezione di inadempimento: art. 1460, 2\u00b0 co., c.c.; di concorrenza sleale: art. 2598 c.c.), piuttosto che fattore capace di contribuire all\u2019aprioristica costruzione del regolamento contrattuale; &#8211; volto a \u00abcontenere le conseguenze negative dell\u2019applicazione formalistica del diritto\u00bb con la specifica finalit\u00e0 di conciliare \u00abinteressi in conflitto secondo una misura che rifugge da soluzioni aprioristiche e che risulta destinata a precisarsi di volta in volta secondo le caratteristiche peculiari di ogni singola vicenda nel quadro complessivo delle circostanze, anche sopravvenute, del caso concreto\u00bb; &#8211; non soltanto \u00abelastico\u00bb, ma anche \u00abbilaterale e qualitativo: perch\u00e9 implicante un giudizio di relazione, dove destinato a prevalere, tra due interessi, non \u00e8 sempre e comunque quello privilegiato da una norma di stretto diritto, perch\u00e9 attento alla qualit\u00e0 degli stessi\u00bb (2).<\/p>\n\n\n\n<p>Troppo angusto appare, poi, lo spazio riservato al complesso giudizio ex fide bona, che le S.U. concepiscono incentrato su di un\u2019unica norma \u2013 l\u2019art. 1375 c.c., per l\u2019appunto \u2013 e, tra l\u2019altro, con un campo d\u2019osservazione ristretto all\u2019aspetto inerente all\u2019attuazione del rapporto obbligatorio originato dal contratto dal solo lato del creditore. Il giudizio ex fide bona, infatti, non coinvolge il solo momento dell\u2019attuazione del rapporto obbligatorio (artt. 1175, 1375 c.c.), bens\u00ec investe anche il contratto dal quale quel rapporto origina, che pure deve essere interpretato ex fide bona. L\u2019interpretazione ex fide bona, nella dimensione di pensiero privilegiata, consente, \u00abin una visione dinamica della realt\u00e0\u00bb, \u00abl\u2019apprezzamento, complessivo e finale\u00bb del fatto-negozio, \u00abdella sua obbiettiva portata e quindi il senso, oggettivo e finale, del c.d. regolamento del caso concreto tenuto conto degli interessi dallo stesso \u201cordinati\u201d\u00bb, evitando di fermarsi \u00abal dato, esteriore e formale, di una lettura stricti juris (e dunque anche statica) dell\u2019atto, in quanto tale insensibile allo stesso variare delle circostanze nelle quali si \u00e8 originato ed incapace, pertanto, di porsi quale strumento di adeguamento dinamico della regola posta ad una mutevole realt\u00e0 non definibile a priori\u00bb. E non s\u2019arresta alla ricerca della \u00abcomune intenzione\u00bb o di ci\u00f2 che le parti hanno dichiarato di volere, su cui s\u2019\u00e8 formato l\u2019\u00abaccordo\u00bb (artt. 1362-1365 c.c.), \u00abo ad una ricostruzione dell\u2019atto, attuata tramite regole capaci di attribuire un significato od un\u2019altrimenti improbabile efficienza ad un regolamento di interessi malamente esplicitato\u00bb (artt. 1367-1371); \u00abma, avuto altres\u00ec riguardo agli effetti che quel regolamento cos\u00ec \u201cricostruito\u201d risulta, ex positivo jure, destinato a produrre nei confronti dei soggetti coinvolti nella singola vicenda\u00bb procede \u00abad una valutazione complessiva del \u201cfatto\u201d (contratto) e dei suoi effetti in relazione agli interessi che l\u2019uno e gli altri (meglio, l\u2019uno per mezzo degli altri) sono destinati a toccare, eventualmente correggendo (id est: modificando, eliminando o riqualificando) quanto possa, in concreto e tenuto conto delle circostanze anche sopravvenute, risultare incongruente con un ponderato bilanciamento di quegli interessi in virt\u00f9 di un giudizio da condurre, a posteriori, alla stregua dei principi generali dell\u2019ordinamento e, segnatamente, di quelli costituzionali\u00bb (art. 1366 c.c.) (3).<\/p>\n\n\n\n<p>Nemmeno la regola applicativa secondo cui l\u2019esercizio di un diritto validamente riconosciuto dal contratto non possa mai essere considerato di per s\u00e9 solo contrario a buona fede mi aveva convinto e non mi convince tuttora. Cos\u00ec come, del resto, la sua applicazione al caso allora esaminato dalle S.U., che porta a concludere che la pretesa degli interessi, seppur divenuti superiori al tasso soglia in epoca successiva alla loro pattuizione (4) , non possa mai dirsi di per s\u00e9 scorretta, in quanto \u00abcorrispondente a un diritto validamente riconosciuto dal contratto\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Tale modo di ragionare, tanto per cominciare, contrasta con l\u2019essenza stessa del giudizio ex fide bona quale applicazione di un criterio, come s\u2019\u00e8 detto, volto a \u00abcontenere le conseguenze negative dell\u2019applicazione formalistica del diritto\u00bb con la specifica finalit\u00e0 di conciliare \u00abinteressi in conflitto secondo una misura che rifugge da soluzioni aprioristiche e che risulta destinata a precisarsi di volta in volta secondo le caratteristiche peculiari di ogni singola vicenda nel quadro complessivo delle circostanze, anche sopravvenute, del caso concreto\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Tale modo di ragionare, poi, crea una indebita commistione tra il giudizio ex fide bona ed il giudizio di validit\u00e0 stricto jure. \u00c8 nel giudizio di validit\u00e0 stricto jure che la circostanza che si sostanzia nel fatto che il tasso soglia sia divenuto, in costanza di rapporto, inferiore a quello convenuto non assume alcuna rilevanza ; ed \u00e8 in quell\u2019ambito che pur sempre si rimane quando s\u2019afferma che la pretesa di quegli interessi corrisponde ad \u00abun diritto validamente riconosciuto dal contratto\u00bb (6). Diverso, invece, \u00e8 il discorso per quanto riguarda il giudizio ex fide bona deputato, per sua essenza, ad apprezzare il \u00abquadro complessivo delle circostanze, anche sopravvenute, del caso concreto\u00bb e, quindi, anche e prima di tutto, la circostanza in esame; e nell\u2019ambito del quale ad essere irrilevante \u00e8, semmai, il fatto che \u00abla pretesa in s\u00e9 di quegli interessi\u00bb corrisponda \u00aba un diritto validamente riconosciuto dal contratto\u00bb, attenendo tale valutazione, come s\u2019\u00e8 evidenziato, al diverso giudizio di validit\u00e0 stricto jure, che del giudizio ex fide bona costituisce soltanto un antecedente, al cui esito positivo quest\u2019ultimo risulta subordinato (7).<\/p>\n\n\n\n<p>Tale modo di ragionare, per concludere, finisce per oscurare quella che appare, invece, la pi\u00f9 rilevante delle circostanze sopravvenute da apprezzare ex fide bona e cio\u00e8 il fatto, per dirla con le parole del S.C., che gli interessi siano divenuti, in un momento successivo alla loro pattuizione, superiori al tasso soglia. Non par dubbio, infatti, che nell\u2019economia del giudizio ex fide bona abbiano un peso anche le \u00abparticolari modalit\u00e0\u00bb con le quali la pretesa di quegli interessi \u00e8 esercitata, cos\u00ec come le \u00abparticolari circostanze\u00bb in cui tale esercizio \u00e8 avvenuto, ma, nell\u2019economia di quel giudizio, un peso, anche elevato, lo ha, prima di tutto, la circostanza sopravvenuta poc\u2019anzi richiamata. Sicch\u00e9 non si pu\u00f2 escludere, a priori, come invece sembra fare il S.C., che proprio la particolare rilevanza di quella circostanza induca, eventualmente, in sede di valutazione ex fide bona (art. 1366 c.c. in rel. artt. 1175, 1375 c.c.), a correggere quanto possa risultare incongruente con un ponderato bilanciamento degli interessi coinvolti, sacrificando, in tutto o in parte, quello del mutuante-creditore, seppur \u00abvalidamente riconosciuto dal contratto\u00bb in applicazione di norme di stretto diritto.<\/p>\n\n\n\n<p>Nella pronuncia in epigrafe, il S.C. ha buon gioco nel ribadire il principio gi\u00e0 richiamato secondo cui \u00abAllorch\u00e9 il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell\u2019usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996 , non si verifica la nullit\u00e0 o l\u2019inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all\u2019entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; n\u00e9 la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato pu\u00f2 essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell\u2019esecuzione del contratto\u00bb. I ricorrenti, infatti, si limitano a denunciare violazione di legge in relazione alla L. n. 108 del 1996 e agli artt. 1319 e 1419 c.c., con riferimento al tema della \u201cusura sopravvenuta\u201d, in relazione ai contratti di mutuo, dolendosi che la \u00abCorte di appello aveva escluso la rilevanza della c.d. &#8220;usura sopravvenuta&#8221;, mentre era evidente la rilevanza penale della percezione di interessi superiore al tasso soglia, comunque non meritevole di tutela ex art. 1322 c.c. e contrastante con il canone di buona fede oggettiva\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Appare evidente che i rilievi da muovere debbano incentrarsi, ormai, sul versante della buona fede oggettiva, ma, soprattutto, appare evidente che il ricorrente non si possa limitare ad evocarne la violazione, ma debba farsi carico di aggredire il ragionamento delle S.U. sottolineandone le indubbie debolezze poc\u2019anzi evidenziate, sebbene poche siano le probabilit\u00e0 di un, almeno imminente, cambiamento di rotta.<\/p>\n\n\n\n<p>[1] Ci si riferisce alla nota posizione della giurisprudenza, che attribuisce funzione integrativa al principio in questione, ricavando dall\u2019obbligo o dovere di correttezza e buona fede tutta una serie di obblighi complementari o accessori al rapporto fondamentale capaci di delineare il quadro complessivo dei comportamenti dovuti in funzione della predeterminazione&nbsp;<em>a priori&nbsp;<\/em>del suo contenuto: cfr. ad es. Cass. Civ., Sez. III, 8.4.2014, n. 8153, secondo la quale \u00ab<em>i doveri di correttezza e buona fede di cui agli&nbsp;artt. 1175 e 1375 c.c.<\/em>\u00bb \u00ab<em>possono indurre ad individuare obblighi ulteriori o integrativi rispetto a quelli tipici del rapporto<\/em>\u00bb; di recente, una sintesi ragionata del formante giurisprudenziale la si pu\u00f2 leggere in Cavicchi,&nbsp;<em>sub<\/em>&nbsp;art. 1175, in Commentario al codice civile a cura di P. Cendon, artt. 1173-1320, Obbligazioni, Giufr\u00e8, 2009, 64-67.&nbsp; Nello stesso senso \u00e8, da tempo, orientata parte della dottrina, che subisce l&#8217;influenzata di quella tedesca e della nota creazione, sulla base del \u00a7 242 BGB, dei cc.dd. doveri di fedelt\u00e0 e lealt\u00e0 (<em>Treupflichten<\/em>) e in particolare di quei doveri integrativi detti di protezione (<em>Schutzpflichten<\/em>), che poi la dottrina italiana \u00e8 andata via via allargando con l&#8217;aggiunta di tutta una serie di ulteriori doveri strumentali o preparatori dell\u2019adempimento: cfr. Bigliazzi Geri,&nbsp;<em>L\u2019interpretazione del contratto<\/em>, Artt. 1362-1371 c.c., cit., 17, nota 22, e ivi l\u2019osservazione, ancora attuale, secondo cui \u00ab<em>il ricorso alla figura dell\u2019obbligo (e dunque anche al dovere generale di buona fede, fonte di obblighi a priori) continua a convincere quanti (e sono la maggioranza, ivi compresa la giurisprudenza) sembrano ricercare nella \u201csolida\u201d figura dell\u2019obbligo e di un suo contenuto predefinito quella sicurezza che \u00e8 figlia di una, confessata od inconfessata, aspirazione ad una \u201ccertezza del diritto\u201d di stampo ottocentesco. Tant\u2019\u00e8 che parrebbe quasi imputarsi alla contraria opinione (anche qui sostenuta) il difetto di prescindere da un\u2019esigenza di conformit\u00e0 di un \u201cfatto\u201d e\/o di un comportamento a buona fede: quasicch\u00e9 ci\u00f2 che, secondo tale opinione, dovrebbe tradursi in una valutazione&nbsp;<\/em>a posteriori&nbsp;<em>di conformit\u00e0 del fatto e\/o del comportamento a buona fede equivalesse a negazione di una siffatta esigenza sol perch\u00e9 diretta a negare che la regola in questione costituisca la&nbsp;<\/em>summa&nbsp;<em>di divieti preidentificati e la fonte di obblighi identificabili&nbsp;<\/em>a priori<em>, quando invece scopo di tale opinione \u00e8 di evitare quella sorta di mummificazione del \u201cfatto\u201d e\/o del rapporto che non pu\u00f2 non derivare da una loro aprioristica integrazione di per s\u00e9 capace di rendere il \u201cfatto\u201d e quindi anche l\u2019eventuale rapporto insensibili al continuo variare delle circostanze<\/em>\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>[2] Cfr. Bigliazzi Geri,&nbsp;<em>L\u2019interpretazione del contratto<\/em>, Artt. 1362-1371 c.c., cit., 211-212. Si tratta della altrettanto nota posizione dottrinale, che scorge nel principio di buona fede e correttezza \u00ab<em>un metro oggettivo ed elastico di valutazione a posteriori, affidato al giudice, di un fatto (dunque, anche del contratto, in quanto fatto giuridico) e\/o di un comportamento (cfr., rispettivamente, art. 1366 e artt. 1175; 1375; 1337; 1358; 1460, 2\u00b0 co.; 2598, n. 3, c.c.): non, dunque, l\u2019espressione di un dovere generico e\/o la fonte di specifici obblighi integrativi n\u00e9 lo strumento di controllo legato ad una visione \u201ctipologica\u201d della realt\u00e0, ma un criterio v\u00f2lto a contenere le conseguenze negative di un\u2019applicazione formalistica del diritto sul piano della conciliazione di interessi configgenti secondo una misura insuscettibile di determinazione aprioristica, ma destinata precisarsi, di volta in volta, secondo le caratteristiche particolari di ogni singola vicenda nel quadro complessivo delle circostanze anche sopravvenute del caso concreto. Si profila, cos\u00ec, l\u2019esistenza di un criterio tipicamente bilaterale e qualitativo: perch\u00e9 implicante un giudizio di relazione dove ci\u00f2 che \u00e8 destinato a prevalere non \u00e8, sempre e comunque, l\u2019interesse astrattamente privilegiato da una norma ed attento, altres\u00ec, alla qualit\u00e0 degli interessi coinvolti. In tale prospettiva, la clausola generale di buona fede viene ad assumere il valore di indice di emergenza di interessi altrimenti destinati, in una utilizzazione formalistica del diritto, a non acquistare adeguato risalto; di strumento capace di fungere \u2013 in quella che \u00e8 stata indicata come una valutazione di secondo grado, ma non per ci\u00f2 meramente eventuale e sussidiaria \u2013 da correttivo dei rigori del ius strictum tramite una valutazione degli interessi coinvolti nella singola vicenda, diversa da quella che conseguirebbe al puro e semplice accertamento della formale corrispondenza di un fatto e\/o di un comportamento ad una astratta previsione di legge e di consentire, pertanto, in un contesto la cui coloritura \u00e8 offerta dai nuovi principi fondamentali dell\u2019ordinamento (artt. 2; 3; 4; 32; 36; 37; 41, 2\u00b0 co.; 42, 2\u00b0 co., Cost.) e dall\u2019esigenza di socialit\u00e0 che in essi si esprime, quel contemperamento di opposti interessi che un miope impiego dello strumento normativo renderebbe inattuabile. Non, dunque, il riferimento ad un tanto generico quanto insignificante comportamento corretto e leale, ad un insufficiente rispetto del reciproco affidamento, ad un\u2019esigenza di scelta della soluzione meno gravosa per l\u2019altra parte o, peggio ancora, ad un equivoco principio di solidariet\u00e0 tra appartenenti ad una medesima comunit\u00e0 o ad una recentemente riciclata etica \u201cmateriale\u201d, ma un ben pi\u00f9 solido contenuto che la clausola in questione parrebbe assumere in virt\u00f9 dell\u2019aggancio, cos\u00ec operato, con i principi contenuti nella Carta del 1948<\/em>\u00bb: v. Bigliazzi Geri,&nbsp;<em>Buona fede nel diritto civile<\/em>, DI, Sez. Civ., II, Torino, 1988, 172-173. Per tale opinione, spec. Natoli,&nbsp;<em>L\u2019attuazione del rapporto obbligatorio<\/em>, I, Milano, 1961; Id.&nbsp;<em>L\u2019attuazione del rapporto obbligatorio<\/em>, in Trattato di diritto civile e commerciale Cicu-Messineo, Vol. XVI, t. 1; Breccia,&nbsp;<em>diligenza e buona fede nell\u2019attuazione del rapporto obbligatorio<\/em>, Milano, 1968; Galoppini,&nbsp;<em>appunti sulla rilevanza della regola di buona fede in materia di responsabilit\u00e0 extracontrattuale<\/em>, in&nbsp;<em>Riv. trim. dir. e proc. civ.,<\/em>&nbsp;1965, 1397 ss.; e, in particolare, Bigliazzi Geri,&nbsp;<em>Note in tema di interpretazione di interpretazione secondo buona fede<\/em>, Pisa, 1970; Id.&nbsp;<em>Buona fede nel diritto civile<\/em>, cit., 154 ss.; Id.&nbsp;<em>L\u2019interpretazione del contratto<\/em>, Artt. 1362-1371 c.c., in&nbsp;<em>Codice civile commentato<\/em>&nbsp;a cura di P. Schlesinger, Giuffr\u00e8, 1991; Id.&nbsp;<em>L\u2019interpretazione. Appunti delle lezioni di teoria generale del diritto<\/em>, Giuffr\u00e8, Pisa, 1994. <\/p>\n\n\n\n<p> [3] Bigliazzi Geri,&nbsp;<em>L\u2019interpretazione del contratto<\/em>, Artt. 1362-1371 c.c., cit., 13 ss. <\/p>\n\n\n\n<p> [4] \u00c8 opportuno evidenziare, sebbene si tratti di una precisazione finanche intuitiva, che ci\u00f2 che varia \u00e8 il tasso soglia, tant\u2019\u00e8 che, per evitare fraintendimenti, sarebbe pi\u00f9 corretto dire non che gli interessi siano divenuti, in un momento successivo alla loro pattuizione, superiori al tasso soglia, quanto piuttosto che quel tasso sia divenuto, in costanza di rapporto, inferiore a quello pattuito (e qui ci si riferisce, com\u2019\u00e8 ovvio, al caso al vaglio del S.C. di un mutuo a tasso fisso). <\/p>\n\n\n\n<p> [5] Il perch\u00e9 gi\u00e0 lo si \u00e8 evidenziato: il fatto che il tasso soglia sia divenuto, in costanza di rapporto, inferiore a quello pattuito non vale, in seguito all\u2019intervento della norma di interpretazione autentica di cui all\u2019art. 1, 1\u00b0 co., del&nbsp;<a href=\"https:\/\/cms.exsigma.com\/#id=10LX0000144656ART0,__m=document\">D.L. 394\/2000<\/a>, a rendere illecita la pretesa degli interessi da parte del mutuante.<\/p>\n\n\n\n<p> [6] Il credito, nonostante la sopravvenienza di cui si discorre, rimane quello che \u00e8: sia dal punto di vista strutturale, giacch\u00e9 la prestazione quale oggetto della pretesa non muta; sia dal punto di vista della dinamica delle situazioni soggettive, posto che la pretesa di quegli interessi continua a corrispondere al credito scaturito dall\u2019atto e, dunque, \u00ab<em>a un diritto validamente riconosciuto dal contratto<\/em>\u00bb perch\u00e9 (e purch\u00e9) uscito indenne dal giudizio di validit\u00e0<em>&nbsp;stricto jure<\/em>, nell\u2019ambito del quale, dunque, si finisce pur sempre per rimanere.<\/p>\n\n\n\n<p>[7] Sui rapporti fra interpretazione e giudizio di validit\u00e0, v. Bigliazzi Geri,&nbsp;<em>L\u2019interpretazione del contratto<\/em>, Artt. 1362-1371 c.c., cit., 21, nota 27, dove si osserva che \u00ab<em>non \u00e8 un problema rigidamente scindibile in termini di \u201cprima\u201d e di \u201cdopo\u201d. E difatti, se \u00e8 vero che il giudizio (formale) di validit\u00e0&nbsp;<\/em>stricto jure<em>&nbsp;presuppone un\u2019interpretazione (ugualmente formale) dell\u2019atto alla stregua dei canoni di interpretazione soggettiva e, se del caso, oggettiva (artt. 1362-1365, 1367-1371) quali regole, del pari, di stretto diritto (e cos\u00ec lo stesso art. 1371: ch\u00e9 se di stretto diritto non dovrebbe essere l\u2019equit\u00e0, di stretto diritto \u00e8 il modo nel quale di essa l\u2019ordinamento si avvale: \u2026); se, pertanto, tale giudizio \u00e8 destinato ad essere formulato una volta espletata la prima fase del procedimento ermeneutico (\u2026) non si potrebbe dubitare che esso non possa, a propria volta, che precedere quel \u201cdopo\u201d che \u00e8 l\u2019interpretazione (oggettiva e) finale secondo buona fede, quale ultima e conclusiva prova di resistenza cui sottoporre, sotto il profilo non meramente formale, ma sostanziale, il contratto, gi\u00e0 uscito indenne dal giudizio (formale) di validit\u00e0<\/em>\u00bb. <\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.personaedanno.it\/articolo\/vita-morte-e-resurrezione-sotto-altre-spoglie-dell-usurariet-sopravvenuta-di-riccardo-cristofari\">Vita, morte e resurrezione, sotto altre spoglie, dell\u2019usurariet\u00e0 sopravvenuta \u2013 di Riccardo Cristofari<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Sommario:<\/strong> <strong>1.<\/strong> La vita. &#8211; <strong>2.<\/strong> La morte. &#8211; <strong>3.<\/strong> La resurrezione. &#8211; <strong>4.<\/strong> Osservazioni.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>1. La vita.<\/strong><br> L\u2019usurariet\u00e0 sopravvenuta, come ricordato dal Supremo Collegio nella pronuncia in commento, compare, nel panorama giurisprudenziale, all\u2019indomani della promulgazione della l. 108\/1996, con il fine di estenderne l\u2019applicabilit\u00e0, per un verso, ai rapporti pendenti alla data della sua entrata in vigore, con conseguenze sul tasso d\u2019interesse contrattuale, sia pure riferite alla sola parte del rapporto successiva a tale data; per l\u2019altro, a quelli sorti successivamente recanti tassi, al momento della pattuizione, inferiori alla soglia dell\u2019usura, superata, poi, nel corso del rapporto, \u00abper effetto della caduta dei tassi medi di mercato, che sono alla base del meccanismo legale di determinazione dei tassi usurari: meccanismo basato, appunto, secondo la L. n. 108, art. 2, sulla rilevazione trimestrale dei tassi medi praticati per le varie categorie di operazioni creditizie, sui quali viene applicata una determinata maggiorazione\u00bb: il che pu\u00f2 accadere \u00abin teoria, con riguardo sia ai tassi contrattuali fissi che a quelli variabili, anche se in pratica sono essenzialmente i primi a fornire la casistica sinora nota, dato che la variabilit\u00e0 consente normalmente di assorbire gli effetti del calo dei tassi medi di mercato\u00bb.<br> Le prime difficolt\u00e0 le incontra gi\u00e0 al momento della nascita, dove si trova a fronteggiare un orientamento decisamente contrario che fa, principalmente, leva, come ricordato dal S.C., sulla \u00abnorma d\u2019interpretazione autentica, che attribuisce rilevanza, ai fini della qualificazione del tasso convenzionale come usurario, al momento della pattuizione dello stesso e non al momento del pagamento degli interessi; cosicch\u00e9 deve escludersi che il meccanismo dei tassi soglia previsto dalla legge n. 108 sia applicabile alle pattuizioni di interessi stipulate in data precedente la sua entrata in vigore, anche se riferite a rapporti ancora in corso a tale data (pacifico essendo, peraltro, nella giurisprudenza di legittimit\u00e0, che la L. n. 108 del 1996, non pu\u00f2 trovare applicazione quanto ai rapporti gi\u00e0 esauritisi alla medesima data)\u00bb.<br> I tratti somatici che emergono dalle prime pronunce ne delineano la costituzione, che non pu\u00f2 certo dirsi sana e robusta.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed-wordpress wp-block-embed is-type-wp-embed is-provider-keyeditore\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\nhttps:\/\/www.keyeditore.it\/libri\/il-contratto-estimatorio\/\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<p><strong>INDICE GENERALE<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>ART. 1556<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>NOZIONE<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>1. Premessa<\/p>\n\n\n\n<p><strong>I Sezione<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>PERFEZIONAMENTO<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il problema della realit\u00e0\ndell\u2019estimatorio. Cenni allo stato del dibattito nella dottrina<\/p>\n\n\n\n<p>2. L\u2019orientamento della\ngiurisprudenza<\/p>\n\n\n\n<p>3. L\u2019estimatorio quale tipico\ncontratto reale. Ruolo della <em>traditio rei<\/em>\ne fondamento della realit\u00e0<\/p>\n\n\n\n<p>4. Esclusione della consegna:\nconseguenze. Preliminare di contratto estimatorio reale<\/p>\n\n\n\n<p>5. I \u00abmodi\u00bb della consegna. La\nconsegna \u00abmateriale\u00bb. La consegna \u00ab<em>consensuale<\/em>\u00bb<\/p>\n\n\n\n<p>5.1. I surrogati della consegna.\nL\u2019utilizzo degli ausiliari. La rimessione al vettore (art. 1510, 2\u00b0 co., c.c.).\nLa consegna dei titoli rappresentativi della merce (art. 1996 c.c.)<\/p>\n\n\n\n<p>6. Oggetto della consegna<\/p>\n\n\n\n<p>7. Questioni legate alla realit\u00e0.\nL\u2019accordo non seguito dalla <em>traditio rei<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>7.1. La tesi della\nresponsabilit\u00e0 precontrattuale<\/p>\n\n\n\n<p>7.2. La tesi della\nresponsabilit\u00e0 contrattuale<\/p>\n\n\n\n<p>7.3. A proposito della natura\ndella responsabilit\u00e0 del <em>tradens<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>7.3.1. La posizione della\ngiurisprudenza<\/p>\n\n\n\n<p>7.3.2. La soluzione preferibile<\/p>\n\n\n\n<p><strong>II Sezione<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>EFFETTI<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>8. Gli effetti<\/p>\n\n\n\n<p>9. (a) La posizione dell\u2019<em>accipiens<\/em> rispetto ai beni<\/p>\n\n\n\n<p>10. Una prima corrente di\npensiero<\/p>\n\n\n\n<p>11. Una seconda corrente di\npensiero<\/p>\n\n\n\n<p>11.1. La tesi del \u00abdiritto\nreale\u00bb di disporre<\/p>\n\n\n\n<p>11.2. La tesi del \u00ab<em>potere di disporre della propriet\u00e0 della\ncosa<\/em>\u00bb<\/p>\n\n\n\n<p>11.3. La tesi del \u00ab<em>diritto limitato e temporaneo di\ndisposizione a carattere reale<\/em>\u00bb<\/p>\n\n\n\n<p>11.4. La tesi della \u00ab<em>legittimazione<\/em>\u00bb a compiere atti di\ndisposizione<\/p>\n\n\n\n<p>12. La posizione della\ngiurisprudenza<\/p>\n\n\n\n<p>13. Osservazioni. La tesi della\n\u00ab<em>propriet\u00e0 limitata<\/em>\u00bb<\/p>\n\n\n\n<p>14. (b) L\u2019obbligo del pagamento\ndel prezzo<\/p>\n\n\n\n<p>14.1. Determinatezza o\ndeterminabilit\u00e0<\/p>\n\n\n\n<p>14.2. Il tempo dell\u2019adempimento.\nLa posizione della dottrina<\/p>\n\n\n\n<p>14.2.1. La posizione della\ngiurisprudenza<\/p>\n\n\n\n<p>14.2.2. Osservazioni<\/p>\n\n\n\n<p>14.3. Il luogo dell\u2019adempimento<\/p>\n\n\n\n<p>15. (c) La restituzione. La tesi\ndella <em>facultas solutionis<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>15.1. La tesi della condizione<\/p>\n\n\n\n<p>15.2. Il tempo della\nrestituzione. L\u2019opinione della dottrina<\/p>\n\n\n\n<p>15.2.1. La posizione della\ngiurisprudenza<\/p>\n\n\n\n<p>16. (d) La custodia<\/p>\n\n\n\n<p>17. (e) L\u2019attivarsi per lo\nsmercio. La tesi favorevole alla qualificazione in termini di obbligo<\/p>\n\n\n\n<p>17.1. La tesi contraria. Le\nargomentazioni di una parte della dottrina<\/p>\n\n\n\n<p>17.1.1. Le argomentazioni di\naltra parte della dottrina<\/p>\n\n\n\n<p><strong>III Sezione<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>ONEROSIT\u00c0<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>18. Onerosit\u00e0 e gratuit\u00e0\ndell\u2019atto. Finalit\u00e0 e limiti dell\u2019indagine<\/p>\n\n\n\n<p>19. Il dato normativo di\nriferimento contenuto nel Codice civile italiano del 1865 e il dibattito che ne\nha accompagnato la stesura<\/p>\n\n\n\n<p>19.1. Confronto con altre\ndistinzioni contenute nel c.c. abr.<\/p>\n\n\n\n<p>20. L\u2019entrata in vigore Codice\ncivile del 1942. I termini del dibattito. Cenno.<\/p>\n\n\n\n<p>20.1. Gratuit\u00e0 e onerosit\u00e0 nella\ngiurisprudenza<\/p>\n\n\n\n<p>20.2. Ancora qualche considerazione<\/p>\n\n\n\n<p>21. L\u2019essenziale onerosit\u00e0\ndell\u2019estimatorio<\/p>\n\n\n\n<p><strong>IV Sezione<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>CORRISPETTIVIT\u00c0. RIFLESSI APPLICATIVI<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>22. Le definizioni di contratto\nbilaterale ed unilaterale contenute nel Codice civile italiano del 1865<\/p>\n\n\n\n<p>22.1. La maggior estensione\nattribuita all\u2019efficacia del contratto nel Codice civile del 1865<\/p>\n\n\n\n<p>22.2. Le critiche della dottrina\nalla definizione di contratto bilaterale gi\u00e0 sotto la vigenza del Codice civile\ndel 1865<\/p>\n\n\n\n<p>23. La nuova categoria\nintrodotta dal Codice civile del 1942: i contratti con prestazioni\ncorrispettive. Una prima posizione dottrinale<\/p>\n\n\n\n<p>23.1. La critica mossa a tale\nposizione da altra parte della dottrina<\/p>\n\n\n\n<p>23.2. La variet\u00e0 delle nozioni\ndi corrispettivit\u00e0 elaborate dalla dottrina<\/p>\n\n\n\n<p>23.3. Il dato ricorrente e di\nmaggior spicco<\/p>\n\n\n\n<p>24. Corrispettivit\u00e0 e contratti\nreali<\/p>\n\n\n\n<p>24.1. Corrispettivit\u00e0 e\ncontratti reali nella giurisprudenza: la questione relativa al mutuo oneroso<\/p>\n\n\n\n<p>24.1.1. La posizione della giurisprudenza\npi\u00f9 recente.<\/p>\n\n\n\n<p>25. Obbligazione di restituire\nnei contratti cc.dd. restitutori e corrispettivit\u00e0: la posizione della dottrina\ndominante<\/p>\n\n\n\n<p>25.1. L\u2019opinione di altra\ndottrina<\/p>\n\n\n\n<p>25.2. La posizione della\ngiurisprudenza in merito al carattere sinallagmatico dell\u2019obbligazione di\nrestituire nel mutuo oneroso <\/p>\n\n\n\n<p>26. I contratti con obbligazioni\na carico di una sola parte<\/p>\n\n\n\n<p>27. Un <em>tertium genus<\/em>: la categoria dei contratti bilaterali imperfetti<\/p>\n\n\n\n<p>28. L\u2019estimatorio quale\ncontratto con attribuzioni patrimoniali corrispettive<\/p>\n\n\n\n<p>29. Riflessi applicativi. (A)\nRisoluzione per inadempimento (artt. 1453 ss. c.c.)<\/p>\n\n\n\n<p>30. La posizione dell\u2019<em>accipiens<\/em>. Una prima corrente di\npensiero<\/p>\n\n\n\n<p>30.1. Una seconda corrente di\npensiero. La tesi che ammette il ricorso alla risoluzione (artt. 1453 ss. c.c.)<\/p>\n\n\n\n<p>30.2. La tesi dell\u2019azione di\narricchimento <em>ex<\/em> art. 2041 c.c.<\/p>\n\n\n\n<p>30.3. La tesi preferibile. A\nproposito della restituzione<\/p>\n\n\n\n<p>31. La posizione del <em>tradens<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>31.1. L\u2019obbligo del pagamento\ndel prezzo<\/p>\n\n\n\n<p>31.1.1. L\u2019obbligazione di pagare\nil prezzo <em>portable<\/em>. La <em>mora ex re<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>31.1.2. L\u2019obbligazione di pagare\nil prezzo <em>qu\u00e9rable<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>31.1.3. Il coordinamento\ndell\u2019art. 1224 c.c. con l\u2019art. 1282 c.c.<\/p>\n\n\n\n<p>31.1.4. Dettagli<\/p>\n\n\n\n<p>31.1.5. Tutele<\/p>\n\n\n\n<p>31.2. La restituzione<\/p>\n\n\n\n<p>31.3. La custodia<\/p>\n\n\n\n<p>31.4. L\u2019attivarsi per lo smercio<\/p>\n\n\n\n<p>32. (B) Risoluzione per\neccessiva onerosit\u00e0 sopravvenuta (artt. 1467 ss. c.c.). Premessa<\/p>\n\n\n\n<p>32.1. La posizione del <em>tradens<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>32.2. La posizione dell\u2019<em>accipiens<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>33. (C) Rescissione per lesione\n(art. 1448 c.c.)<\/p>\n\n\n\n<p><strong>V Sezione<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>INTERDIPENDENZA. RIFLESSI APPLICATIVI<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>34. L\u2019interdipendenza.\nL\u2019iniziale coincidenza con la corrispettivit\u00e0<\/p>\n\n\n\n<p>35. La configurazione\ndell\u2019interdipendenza come nozione autonoma da \u00ab<em>contrapporre<\/em>\u00bb a quella di corrispettivit\u00e0<\/p>\n\n\n\n<p>35.1. Il contenuto della nozione\ndi interdipendenza proposta<\/p>\n\n\n\n<p>35.2. I risvolti applicativi<\/p>\n\n\n\n<p>36. La critica di altra dottrina<\/p>\n\n\n\n<p>36.1. L\u2019inutilit\u00e0 del ricorso\nalla nozione di interdipendenza in relazione: A) alle obbligazioni di\nconsegnare o di restituire beni mobili derivanti da contratti sinallagmatici\ncon effetti obbligatori<\/p>\n\n\n\n<p>36.2. B) Alle obbligazioni di\nconsegnare derivanti da contratti sinallagmatici ad efficacia reale<\/p>\n\n\n\n<p>36.2.1. La posizione della\ngiurisprudenza<\/p>\n\n\n\n<p>36.3. (C) Ai \u00ab<em>doveri<\/em>\u00bb integrativi od accessori di protezione<\/p>\n\n\n\n<p>36.4. L\u2019interdipendenza vista\ncome \u00abnozione diversa da e da porre accanto a quella di corrispettivit\u00e0\u00bb. Contenuto<\/p>\n\n\n\n<p>37. Eccezione di inadempimento\n(art. 1460 c.c.) e contratti reali. L\u2019estimatorio<\/p>\n\n\n\n<p><strong>ART. 1557<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>IMPOSSIBILIT\u00c0 DI RESTITUZIONE<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>1. Premessa<\/p>\n\n\n\n<p>2. L\u2019art. 1557 c.c. nell\u2019interpretazione\ndella dottrina<\/p>\n\n\n\n<p>3. Osservazioni<\/p>\n\n\n\n<p><strong>ART. 1558<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>DISPONIBILIT\u00c0 DELLE COSE<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>1. Premessa<\/p>\n\n\n\n<p>2. L\u2019art. 1558 c.c.\nnell\u2019interpretazione della letteratura civilistica. Una prima corrente di\npensiero<\/p>\n\n\n\n<p>2.1. Una seconda corrente di\npensiero<\/p>\n\n\n\n<p>2.2. Osservazioni<\/p>\n\n\n\n<p><strong>INDICE ANALITICO ALFABETICO<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>BIBLIOGRAFIA<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Si segnala il prossimo incontro del convegno online dal titolo &#8220;Coronavirus: meriti da riconoscere, errori da evitare&#8221; al quale parteciper\u00f2 con una relazione dal seguente titolo &#8220;Contenzioso da Covid nel settore sanitario: per una responsabilit\u00e0 contrattuale al servizio dei soggetti deboli&#8221;. CONTRIBUTO ALL&#8217;INTRODUZIONE DELL&#8217;ART. 1468-BIS &#8211; di Riccardo Cristofari https:\/\/www.linkedin.com\/pulse\/contributo-alla-proposta-di-introduzione-dellart-cc-riccardo\/ A proposito di usurariet\u00e0 sopravvenuta: &hellip; <\/p>\n<p class=\"link-more\"><a href=\"https:\/\/studiolegalericcardocristofari.it\/index.php\/https-www-personaedanno-it-articolo-a-proposito-di-usurarieta-sopravvenuta-una-voce-fuori-dal-coro-dei-rassegnati-alla-notizia-della-sua-morte-in-attesa-e-nella-speranza-di-una-sua-resurrezione-cass\/\" class=\"more-link\">Leggi tutto<span class=\"screen-reader-text\"> &#8220;In evidenza&#8221;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/studiolegalericcardocristofari.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/205"}],"collection":[{"href":"https:\/\/studiolegalericcardocristofari.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/studiolegalericcardocristofari.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/studiolegalericcardocristofari.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/studiolegalericcardocristofari.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=205"}],"version-history":[{"count":21,"href":"https:\/\/studiolegalericcardocristofari.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/205\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":363,"href":"https:\/\/studiolegalericcardocristofari.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/205\/revisions\/363"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/studiolegalericcardocristofari.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=205"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}